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Revisione Auto

quando, dove e come effettuare la revisione delle auto 

 

Per quale ragione è obbligatoria la revisione delle auto? Ebbene il Codice della Stradaprevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento. Nel regolamento stesso sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento che devono essere periodicamente controllate durante la revisione auto. Particolare attenzione viene posta ai pneumatici, ai sistemi equivalenti, alla frenatura, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, alla limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. Larevisione auto periodica mira quindi ad accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore e delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge. Su revisioneauto.eu potrete trovare ogni informazione necessaria per sapere quando,dove e come effettuare la revisione auto oltre a tante altre informazioni inerenti quest'obbligo indicato dal Nuovo Codice della Strada.

NORME GENERALI SULLA REVISIONE DEI VEICOLI

 

I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge (art.79 cds).Quando effettuare la revisione Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni dei veicoli rispettano le norme comunitarie:

 

  • per le autovetture, autocaravan, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

 

  • per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.

 

per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t è disposta la revisione per il corrente anno per quelli immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997 con esclusione di quelli che successivamente all'1/1/1999 sono stati sottoposti a visita e prova (collaudo) ai sensi degli artt 75 e 80.

 

Revisione Ciclomotori e Motoveicoli.
Quando?

 

Per l'anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.

In particolare, fermo restando quanto già previsto dall'art 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall'art.1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall'anno 2003, saranno sottoposti a revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:

 

  • ciclomotori di cui all'art.52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

 

  • motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art.53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

 

Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1 luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni di prossima emanazione. Dove andare Per far revisionare l'auto ci si può rivolgere agli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti oppure alle Officine Private autorizzate dallo stesso Dipartimento.

 

Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione Fornarelli & CO procederà alla revisione del veicolo che verificherà lo stato e l'efficienza dei seguenti dispositivi:

 

1 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)

2 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)

3 - VISIBILITA' (vetri, specchietti, lavavetri)

4 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)

5 - ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI

6 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)

7 - EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)

8 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)

9 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)

 

Al termine della revisione, il Dipartimento o l'officina autorizzata, consegnano all'utente un talloncino autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando porterà la dizione 'revisione regolare' nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo; in caso contrario porterà la dicitura 'revisione ripetere' e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un'autofficina). Se infine il tagliando porterà la dicitura 'revisione ripetere-sospeso dalla circolazione', il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova. Sanzioni Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione che viene spedita all'ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti competente sul luogo in cui è stata accertata l'infrazione e restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione (dal 1 gennaio 2002 i veicoli con carta di circolazione ritirata non possono effettuare la revisione periodica in un'autofficina autorizzata tranne che per l'Ufficio Provinciale di Milano). Revisione periodica dei rimorchi di m.t.p.c. fino a 3,5 t per l'anno 2003

 

Multe 

 

Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti multe per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:

 

  • OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14): sanzione pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione

  • RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14): sanzione pecuniaria raddoppiata (da € 310,00) e ritiro della carta di circolazione

  • OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18): da € 155,00 a € 624,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione

 

 

  • Fornarelli & Co - Officina - Revisioni - Pneumatici - Assistenza Bari Casamassima P.IVA 05873870728

  • Fornarelli & co, specialista per pneumatici: pneumatici auto, pneumatici 4x4, pneumatici utilitarie, pneumatici moto, pneumatici scooter, pneumatici da neve, centro di montaggio pneumatici auto garage moto, catene da neve, garanzia pneumatici, prova pneumatici provadellagomma e confronto pneumatici, marca gomme, gomma, revisioni, impianti metano, noleggio auto.

© 2014 by Giuseppe Mele

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